C.d.S. - Art. 105 - Traino di macchine agricole

    Codice della strada

    Art. 105 - Traino di macchine agricole [1]

    1. I convogli formati da macchine agricole semoventi e macchine agricole trainate non possono superare la lunghezza di 16,50 m [2].

    2. Nel limite di cui al comma 1 le trattrici agricole possono trainare un solo rimorchio agricolo o non più di due macchine operatrici agricole, se munite di dispositivi di frenatura comandati dalla trattrice.

    3. Alle trattrici agricole con attrezzi portati anteriormente è fatto divieto di traino di macchine agricole rimorchiate sprovviste di dispositivo di frenatura, anche se considerate parte integrante del veicolo traente.

    4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 169,00 a euro 679,00.

     


    [1] Vedi anche regolamento c.d.s. artt. 265, 266, 267 e 268.

    [2] Parola così corretta con errata-corrige contenuto nella Gazzetta ufficiale n. 36 del 13.2.1993.

    Tags: art.105 cds

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