C.d.S. - Art. 105 - Traino di macchine agricole
Codice della strada
Art. 105 - Traino di macchine agricole [1]
1. I convogli formati da macchine agricole semoventi e macchine agricole trainate non possono superare la lunghezza di 16,50 m [2].
2. Nel limite di cui al comma 1 le trattrici agricole possono trainare un solo rimorchio agricolo o non più di due macchine operatrici agricole, se munite di dispositivi di frenatura comandati dalla trattrice.
3. Alle trattrici agricole con attrezzi portati anteriormente è fatto divieto di traino di macchine agricole rimorchiate sprovviste di dispositivo di frenatura, anche se considerate parte integrante del veicolo traente.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 169,00 a euro 679,00.
[1] Vedi anche regolamento c.d.s. artt. 265, 266, 267 e 268.
[2] Parola così corretta con errata-corrige contenuto nella Gazzetta ufficiale n. 36 del 13.2.1993.
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