C.d.S. - Art. 118 - Patente e certificato di idoneità per la guida di filoveicoli

    Codice della strada

    Art. 118 - Patente e certificato di idoneità per la guida di filoveicoli [1] [2]

    1. Non si possono guidare filoveicoli senza avere conseguito la patente di guida per autoveicoli, la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone nel caso della guida di filoveicoli per trasporto di persone e un certificato di idoneità rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, su proposta della azienda interessata.[3]

    2. La categoria della patente di guida e la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone di cui devono essere muniti i conducenti di veicoli filoviari devono essere gli stessi di quelli prescritti per i corrispondenti autoveicoli.[4]

    3. Il certificato di idoneità si consegue mediante esame che deve essere preceduto da un periodo di esercitazioni nella condotta di un veicolo filoviario da effettuarsi con la assistenza di un guidatore già autorizzato e sotto il controllo di un funzionario tecnico della azienda che intende adibire il candidato alla funzione di guidatore di filobus.

    4. Nel regolamento sono stabiliti i requisiti, le modalità ed i programmi di esame per il conseguimento del suddetto certificato di idoneità.[5]

    5. I candidati che hanno sostenuto gli esami con esito non favorevole possono ripresentarsi ad un successivo esame solo dopo che abbiano ripetuto il periodo di esercitazioni e siano trascorsi almeno trenta giorni.

    6. L'ufficio competente rilascia ai candidati che hanno superato gli esami un certificato di idoneità alle funzioni di guidatore di filobus, che è valido solo se accompagnato dalla patente per autoveicoli di cui al comma 2 e dalla carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone. Il certificato di idoneità abilita a condurre le vetture filoviarie presso qualsiasi azienda.[6]

    7. La validità nel tempo del certificato di idoneità è la stessa della patente di guida in possesso dell'interessato ai sensi del comma 2. Quando la patente viene confermata di validità a norma dell'art. 126, l'ufficio competente provvede ad analoga conferma per anni cinque del certificato di idoneità. Se la validità della patente non viene confermata, il certificato di idoneità deve essere ritirato a cura dell'ufficio che lo ha rilasciato.

    8. I competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri possono disporre che siano sottoposti a visita medica o ad esame di idoneità i titolari del certificato di idoneità alla guida di vetture filoviarie quando sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti fisici o psichici prescritti o della idoneità.

    9. Le disposizioni relative alla sospensione e alla revoca della patente di guida di cui agli articoli 129 e 130 si applicano anche ai certificati di idoneità alla guida dei filoveicoli per fatti derivanti dalla guida degli stessi.

    10. Avverso i provvedimenti di sospensione o revoca del certificato di idoneità alla guida di filoveicoli è ammesso ricorso al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

    11. Chiunque, avendo la materiale disponibilità di un filoveicolo, ne affida o ne consente la guida a persone che non siano munite della patente di guida per autoveicoli, della carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone,[7] o del certificato di idoneità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 169,00 a euro 679,00.

    12. Chiunque guida filoveicoli senza essere munito della patente di guida e della carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone,[8] è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 169,00 a euro 679,00.

    13. Chiunque, munito di patente di guida, guida filoveicoli senza essere munito del certificato di idoneità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 85,00 a euro 338,00.

    14. Alle violazioni suddette consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per sei mesi, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.



    [1] Vedi art. 317 e 318 Regolamento al c.d.s. .

    [2] Articolo modificato da: D.Lgs. 10.9.1993, n. 360; D.Lgs. 15.1.2002, n. 9; D.Lgs. 18.4.2011 n. 59.

    [3] Comma così modificato dall'art. 5 D.Lgs. 18.04.2011, n. 59 con applicazione a decorrere dal 19.01.2013. Si riporta di seguito il testo previgente: "1. Non si possono guidare filoveicoli senza avere conseguito la patente di guida per autoveicoli, il certificato di abilitazione professionale nel caso della guida di filoveicoli per trasporto di persone e un certificato di idoneità rilasciato dal competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., su proposta della azienda interessata.".

    [4] Comma così modificato dall'art. 5 D.Lgs. 18.04.2011, n. 59 con applicazione a decorrere dal 19.01.2013. Si riporta di seguito il testo previgente: "2. La categoria della patente di guida e il tipo di certificato di abilitazione professionale di cui devono essere muniti i conducenti di veicoli filoviari devono essere gli stessi di quelli prescritti per i corrispondenti autoveicoli.".

    [5] Relativamente ai requisiti fisici, il D.M. 23.2.1999, n. 88 modificato ed integrato dal D.M. 15.1.2001, n. 19 e dal D.M. 10.7.2006 prevede espressamente che esso vada applicato al personale addetto ai pubblici servizi di trasporto che precisa essere il personale di ferrovie in concessione ed in gestione commissariale governativa, metropolitane, tramvie ed impianti assimilabili, filovie ed autolinee. La circolare MCTC prot. n. 86(52)11 del 22.2.1995, se pur riferita a precedente D.M., ha disposto invece che le Aziende esercenti autolinee e filovie urbane ed extraurbane si attengano, per quanto concerne i requisiti fisici dei conducenti di linea, alle norme contenute nel Codice della strada e nel Regolamento di esecuzione ed attuazione.

    [6] Comma così modificato dall'art. 5 D.Lgs. 18.04.2011, n. 59 con applicazione a decorrere dal 19.01.2013. Si riporta di seguito il testo previgente: "6. L'ufficio competente rilascia ai candidati che hanno superato gli esami un certificato di idoneità alle funzioni di guidatore di filobus, che è valido solo se accompagnato dalla patente per autoveicoli di cui al comma 2 e dal certificato di abilitazione professionale, qualora prescritto. Il certificato di idoneità abilita a condurre le vetture filoviarie presso qualsiasi azienda.".

    [7] Parole aggiunte dall'art. 59 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360 e successivamente sostituite dall’art. 28 D.Lgs. 18.4.2011 n. 59 in vigore dal 19.1.2013.

    [8] Parole aggiunte dall'art. 59 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360 e successivamente sostituite dall’art. 28 D.Lgs. 18.4.2011 n. 59 in vigore dal 19.1.2013.

    Tags: art.118 cds

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