Lavoro di pubblica utilità e sospensione sanzioni amministrative accessorie
In caso di sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 186 comma 9 bis sopra citato, il giudice deve sospendere l'efficacia della sanzione amministrativa accessoria e ciò in quanto proprio il comma 9 bis del richiamato art. 186, nel penultimo periodo, stabilisce che in caso di violazione degli obblighi connessi il giudice ripristini le sanzioni accessorie della sospensione della patente e della confisca.
Cass. pen. sez. IV - Sent. 29/11/2019 n. 48658