Patente: l'attestazione del possesso dei requisiti di idoneità psicofisica comunicata solo per via telematica
Il 14 giugno 2019 è stato pubblicato il d.p.r. 28 marzo 2019, n. 54 che sostituisce l'art. 331 del reg. c.d.s. relativo all'attestazione dei requisiti di idoneità psicofisica alla guida di veicoli a motore.
Il novellato articolo prevede che l'attestazione del possesso dei requisiti di idoneità psicofisica necessari per il rilascio della patente di guida è comunicata per sola via telematica al M.I.T. dal sanitario o dalla commissione medica locale, con un modello informatizzato conforme a quello allegato al d.p.r..
Se il medico accertatore ritiene non sussistenti i requisiti di idoneità per il rilascio o la conferma di validità della patente di guida o ritiene necessario imporre al richiedente specifiche prescrizioni o adattamenti ovvero prevede una conferma di validità del documento per un termine inferiore, rilascia all'interessato un'attestazione adeguatamente motivata avverso la quale è ammesso ricorso.