Min. Interno - Parere 21/08/2018 - Accesso al protocollo informatico da parte dei consiglieri comunali
Sintesi/Massima
Il “diritto di accesso” ed il “diritto di informazione” dei consiglieri comunali nei confronti della P.A. trovano la loro disciplina nell’art. 43 del decreto legislativo n. 267/00 che riconosce a questi il diritto di ottenere dagli uffici comunali, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del proprio mandato.
Testo
E’ stato posto un quesito circa la legittimità di una regolamentazione da parte dell’Ente dell’attività consultiva del protocollo informatico da parte dei consiglieri comunali che hanno avanzato istanza di accesso.
In merito, come osservato dal Plenum della Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, del 16 marzo 2010, il “diritto di accesso” ed il “diritto di informazione” dei consiglieri comunali nei confronti della P.A. trovano la loro disciplina nell’art. 43 del decreto legislativo n. 267/00 che riconosce a questi il diritto di ottenere dagli uffici comunali, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del proprio mandato. (Confermato dal successivo parere del 23 ottobre 2012)
Sempre secondo quanto sostenuto dalla Commissione per l’accesso con il citato parere “l’accesso diretto tramite utilizzo di apposita password al sistema informatico dell’Ente, ove operante, è uno strumento di accesso certamente consentito al consigliere comunale che favorirebbe la tempestiva acquisizione delle informazioni richieste senza aggravare l’ordinaria attività amministrativa.
viamente il consigliere comunale rimane responsabile della segretezza della password di cui è stato messo a conoscenza a tali fini (art. 43, comma 2, T.U.O.E.L.)”.
Anche il Garante per la protezione dei dati personali (v. relazione del 2004, pag. 19 e 20) ha specificato che “nell’ipotesi in cui l’accesso da parte dei consiglieri comunali riguardi dati sensibili, l’esercizio di tale diritto, ai sensi dell’art. 65, comma 4, lett. b), del Codice, è consentito se indispensabile per lo svolgimento della funzione di controllo, di indirizzo politico, di sindacato ispettivo e di altre forme di accesso a documenti riconosciute dalla legge e dai regolamenti degli organi interessati per consentire l’espletamento di un mandato elettivo. Resta ferma la necessità, … che i dati così acquisiti siano utilizzati per le sole finalità connesse all’esercizio del mandato, rispettando in particolare il divieto di divulgazione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute. Spetta quindi all’amministrazione destinataria della richiesta accertare l’ampia e qualificata posizione di pretesa all’informazione ratione officii del consigliere comunale”.
Peraltro, anche la giurisprudenza ha affermato il diritto del consigliere alla visione del protocollo generale, senza alcuna esclusione di oggetti e notizie riservate e di materie coperte da segreto, posto che i consiglieri comunali sono tenuti al segreto - ai sensi del citato articolo 43 del decreto legislativo n. 267/00.
La materia, comunque, così come richiesto, deve trovare apposita disciplina regolamentare di dettaglio per il suo esercizio nel rispetto delle prescrizioni e dei limiti sopra indicati a salvaguardia del diritto dei consiglieri.