Min. Interno - Circ. 20/03/2020 n. 2244 - Ingresso e uscita dalla frontiera della Repubblica di Serbia

Ministero dell'interno
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA Di STATO

20/03/2020

Prot. n. 2244

OGGETTO: Scorta da parte delle autorità di polizia dei veicoli commerciali dal valico di frontiera di ingresso sino al valico di uscita sul territorio della Repubblica di Serbia. Mancato rispetto dei periodi di guida, interruzioni e periodi di riposo per i conducenti che effettuano il trasporto di persone e di merci su strada.

 

Per far fronte al diffondersi del virus COVID-19, il Ministero dell'interno della Repubblica di Serbia ha emanato una misura che implica per i veicoli che effettuano trasporto di merci e persone ed entrano nel territorio serbo, l'imposizione di una scorta da parte delle autorità di polizia dal valico di frontiera di entrata sino al valico di uscita.

Tale misura interessa i veicoli che provengono o hanno attraversato l'Italia, il Canton Ticino (Svizzera) e la Romania.

Nell'esecuzione di tale misura, i conducenti dei veicoli scortati potrebbero trovarsi nella condizione di non poter rispettare le norme sui tempi di guida, interruzioni e periodi di riposo previste dalla normativa vigente.

Il possibile mancato rispetto delle regole suindicate, ancorché non passibile di applicazione di sanzioni in Italia perché avvenuto in un paese straniero, potrebbe avere ripercussioni anche per i periodi di guida svolti nei giorni successivi sul territorio italiano.

Per le ragioni suesposte, in sede di accertamento su strada nei confronti dei conducenti che nei giorni precedenti al controllo siano transitati nel territorio della Repubblica di Serbia ed esibiscano una documentazione rilasciata dalle autorità di polizia di quel paese che certifichi la scorta subita, quest'ultimo periodo sarà idoneo a derogare ai fini dell'accertamento delle violazioni alle disposizioni sui tempi di guida, interruzioni e periodi di riposo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del Regolamento (CE) n. 561/2006 del 15 marzo 2006 e, quindi, non passibile di sanzioni.

Le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o servizi di Polizia Municipale e Provinciale.

IL DIRETTORE CENTRALE
Forgione

 

Tags: ministero interno, coronavirus, trasporto merci, serbia

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